ART. 1
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’attività dei giovani aderenti al Movimento Cristiano Lavoratori.
ART. 2
GIOVANI M.C.L.
A norma degli artt. 39 e 40 dello Statuto del Movimento Cristiano Lavoratori, costituiscono i “Giovani M.C.L.” i soci iscritti fino al compimento del trentacinquesimo anno. I titolari di cariche elettive restano nel loro incarico fino a fine mandato.
Essi sono parte integrante del Movimento, al quale aderiscono assumendone finalità e scopi secondo gli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto, occupandosi come da Statuto Generale del Movimento di:
- formazione culturale e religiosa
- studio dei problemi del lavoro e della condizione giovanile
- partecipazione dei giovani alla vita del Movimento
Gli obiettivi che in particolare i Giovani M.c.l. intendono promuovere sono specificati nel Manifesto: valore e dignità della persona umana, insegnamento della Chiesa Cattolica e delle Dottrina Sociale, la dimensione educativa, la tutela della famiglia e della vita, l’aiuto al prossimo e l’impegno in politica, l’integrazione europea e lo scenario internazionale.
ART. 3
ARTICOLAZIONE
L’attività dei Giovani M.C.L. si articola su tre livelli: nazionale, regionale, provinciale.
ART. 4
IL GRUPPO DI BASE
Nelle unità di base o circoli in cui siano iscritti almeno 5 giovani può essere costituito un gruppo di base, il quale agisce nel rispetto degli scopi e delle finalità proprie dei Giovani M.c.l.
Il delegato di circolo, eletto fra i suoi componenti, partecipa a pieno titolo e con voto deliberativo se maggiorenne al Consiglio di Presidenza del circolo (art. 12 St. gen.).
Fa parte inoltre della Consulta Provinciale.
ART. 5
CONSULTA PROVINCIALE
La Consulta Provinciale è formata da tutti i delegati di circolo eletti dai gruppi di base e da coloro che collaborano con la sede provinciale nominati, in un numero massimo di tre, direttamente dal Consiglio Provinciale M.c.l..
La Consulta Provinciale ha funzioni di promozione e coordinamento delle attività dei Giovani M.C.L. nella provincia. Si riunisce almeno ogni tre mesi.
La Consulta elegge il Delegato provinciale, il Vice Delegato e il Segretario.
Gli organi sono eletti a maggioranza assoluta dei presenti, se dopo la seconda votazione non si raggiunge la maggioranza, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.
Il Delegato provinciale, a norma dell’art.18 dello Statuto Generale, partecipa a pieno titolo e con voto deliberativo se maggiorenne al Consiglio Provinciale del Movimento.
Fa altresì parte del Comitato Esecutivo Provinciale (art. 20 St. Gen.).
Per la prima costituzione del gruppo, il Consiglio Provinciale nomina un incaricato con il compito di organizzare la Consulta.
ART. 6
CONSULTA REGIONALE
Nelle Regioni in cui siano presenti almeno due realtà provinciali può essere istituita una Consulta Regionale, che individua e orienta l’attività dei Giovani M.C.L. nella regione.
E’ formato da tutti i Delegati e Vice Delegati Provinciali e da coloro che collaborano con la sede regionale nominati, in un numero massimo di tre, direttamente dal Consiglio Regionale M.C.l.. La Consulta Regionale si riunisce almeno due volte all’anno.
La Consulta elegge il Delegato regionale, il Vice Delegato e il Segretario.
Il Delegato regionale rappresenta i Giovani M.C.L. della regione ed è tenuto a presentare annualmente alla Consulta Generale una relazione sull’attività svolta dai Giovani M.C.L. nel territorio regionale di appartenenza.
Gli organi sono eletti a maggioranza assoluta dei presenti, se dopo la seconda votazione non si raggiunge la maggioranza, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.
Nelle regioni in cui i Giovani M.C.L. siano organizzati in una sola provincia la Consulta Generale potrà provvedere a nominare un incaricato regionale temporaneo con il compito di promuovere la presenza organizzata degli stessi in tutta la regione.
ART. 7
CONSULTA GENERALE NAZIONALE
E’ istituita a livello nazionale una Consulta Generale.
La Consulta Generale “Giovani M.C.L.” è costituita in occasione del Congresso Generale e dura in carica fino al successivo Congresso Generale.
Ne fanno parte i Delegati Regionali e Provinciali nonché coloro che sono nominati un numero massimo di sette, direttamente dalla Presidenza Generale. La Consulta Generale si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata su iniziativa del Comitato Esecutivo o su richiesta dei 2/3 dei componenti.
Tra i suoi componenti sono eletti:
- il Delegato Nazionale, che rappresenta i giovani del Movimento a livello nazionale, e uno o più Vice Delegati;
- il Comitato Esecutivo, che attua le linee
di impegno elaborate dalla Consulta;
- il Segretario, che coordina l’attività della Consulta.
Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri, tra cui il Delegato Nazionale, i Vice Delegati e il Segretario.
Gli organi sono eletti a maggioranza assoluta dei presenti, se dopo la seconda votazione non si raggiunge la maggioranza, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.
La Consulta elegge i membri di diritto del Consiglio Nazionale del Movimento quali rappresentanti dei Giovani M.C.L..
ART. 8
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ ECCLESIALE
Nel rispetto delle finalità e degli scopi del Movimento, con la coscienza di essere parte integrante della comunità ecclesiale, i “Giovani M.C.L.” stabiliranno ai vari livelli un rapporto organico con i Pastori della Chiesa, attraverso la promozione e la testimonianza dei principi cristiani in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa e mediante la partecipazione all’impegno di evangelizzazione nella società civile.
ART. 9
RISORSE FINANZIARIE
I “Giovani M.C.L.” non dispongono di risorse finanziarie autonome, ma dipendono per la realizzazione della loro attività dalle Unità di base o Circoli, dalle Unioni Provinciali e Regionali e dalla Sede Generale del Movimento a seconda del livello al quale sono aggregati. Tali organi si impegnano a sostenere l’attività dei giovani sia per quanto riguarda i progetti da essi presentati che per quanto riguarda l’organizzazione, compatibilmente con le disponibilità economiche.
ART. 10
NORME GENERALI
I dirigenti giovanili decadono dalle loro cariche dopo tre assenze consecutive ingiustificate dagli organi del Movimento.
Salvo diverse esplicite indicazioni del presente regolamento le riunioni sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti.
Di tutte le riunioni ad ogni livello deve essere redatto processo verbale (art. 56 St. Gen.).
Per la validità delle delibere di tutti gli organismi previsti è richiesta la maggioranza dei presenti.
Per quanto non specificato si rinvia alle norme dello Statuto Generale applicabili per analogia.
ART. 11
NORME TRANSITORIE
In prima applicazione, un’assemblea nazionale dei giovani MCL, da tenersi entro il 31 luglio 2007, convocata ed organizzata dalla Presidenza Nazionale del Movimento, in collaborazione con la Segreteria Nazionale dei Giovani MCL, costituisce una Consulta Generale nei modi e con i poteri previsti dall’art.7 del presente regolamento.
All’assemblea sopra citata parteciperanno, oltre ai delegati provinciali e regionali, fino ad un massimo di 3 giovani per provincia, indicati dai Presidenti Provinciali in accordo con la Presidenza Nazionale, in qualità di osservatori. In prima applicazione la Presidenza si riserva il diritto di ammettere alle cariche elettive gli iscritti che abbiano già compiuto i trentacinque anni.