LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
SINTESI NORMATIVA PER LE APS
Il 2 agosto 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 03/07/17 n. 117 viene definitivamente sancita l’alba di una nuova era per gli Enti del no profit..
La pubblicazione in G.U. è l’inizio di un percorso che porterà attraverso la pubblicazione di 27 decreti attuativi alla pratica attuazione di quanto stabilito; sarà un periodo nel quale la politica vorrà guidare questo treno lanciato a tutta velocità verso obiettivi a questa spesso ignoti, nel quale l’Agenzia delle Entrate cercherà di limitare al massimo gli ambiti agevolativi invece copiosamente previsti ed i vari Ministeri interessati, cercheranno di mettere lacci e lacciuoli alla genuinità delle novità previste. Il MCL partecipando attivamente al Forum del Terzo Settore ed alle varie commissioni, sta dando un contributo di coerenza al lavoro che si va svolgendo e che in questa nota viene esplicitato sia pure in sintesi
La prima novità è la previsione di un Registro Unico del Terzo Settore che accoglierà quello che oggi è il contenuto dei vari registri del Volontariato, Onlus e APS, oltre a Imprese Sociali, Cooperative Sociali, Enti di Mutuo Soccorso e Filantropici, Reti Associative ed altri no profit . Sarà telematico, organizzato per sezioni e tenuto a livello territoriale.
L’iscrizione al Registro Unico sancirà in maniera definitiva l’appartenenza al mondo del no profit e sarà obbligatoria . Al nuovo registro passeranno tutti gli Enti ad oggi iscritti nei vari registri nazionali, regionali e provinciali del Terzo Settore, previa adeguamento dei propri statuti alle nuove condizioni. Le nuove iscrizioni sarannosempre possibili solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni per accedervi.
La piena operatività del nuovo registro è prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. del D.Lgs 117.
La riforma interviene anche sulla vita e le norme delle Associazioni di Promozione Sociale come è il MCL. Il primo effetto della riforma è che, terminato il periodo transitorio necessario al funzionamento del Registro Unico, sono destinate a cessare le disposizioni di cui alla L.383/00 in quanto interamente sostituite dalle disposizioni del D.Lgs. 117/17.
Personalità giuridica, viene previsto un nuovo percorso per ottenerla, la rileverà il notaio sulla base delle disposizioni statutarie dell’ente e successivamente trasmetterà il tutto al Registro Unico. Da quel momento il patrimonio degli amministratori e del Presidente sono svincolati da quello dell’Ente, viene anche stabilito un patrimonio minimo di cui deve essere dotato l’Ente, per le associazioni sono 15.000 euro.
Risorse umane, vengono stabiliti dei limiti all’utilizzo delle risorse umane che non possono eccedere il 50% dei volontari oppure il 5% dei soci iscritti nel registro dei soci. Viene sancito l’obbligo del rapporto di 1:8 relativamente alla differenza retributiva fra dipendenti, viene stabilito un tetto massimo del 50% in più per le retribuzioni di taluni lavoratori dipendenti ed autonomi salvo comprovate necessità.
Bilanci, viene sancita non solo l’obbligatorietà del bilancio o rendiconto, ma viene introdotto l’obbligo di comunicarlo al Registro Unico del Terzo Settore, pena la perdita del requisito di ente no profit, questo vale ad ogni livello di articolazione, riguarda sicuramente il nazionale, ma allo stesso modo sarà obbligatorio per i livelli territoriali e i circoli e comitati se in possesso di codice fiscale. Più specificatamente se l’ente ha entrate fino a 50.000 euro potrà adottare un rendiconto finanziario ad entrate ed uscite, per entrate superiori a 100.000 euro diviene obbligatorio pubblicare e tenere aggiornati gli emolumenti dei componenti Consiglio, organi di controllo, dirigenti ed associati, per entrate superiori a 220.000 euro sarà obbligatorio predisporre i bilanci composti da stato patrimoniale e conto economico, invece per gli entri con entrate pari o superiori ad un milione di euro sarà obbligatorio redigere e depositare il bilancio sociale completo di relazione di missione presso il Registro Unico e pubblicarlo sul proprio sito internet.
Fiscalità, è sicuramente l’ambito con maggiori novità, vengono rivisti i sistemi contabili forfettari per le attività accessorie commerciali, viene ribadita l’esclusione dall’Ires delle attività non commerciali, vengono definite quali attività in maniera certa sono da considerare commerciali e quali no, viene poi stabilito un criterio di individuazione delle attività accessorie e di raccolta fondi al fine di considerarle funzionali all’attività istituzionale defiscalizzata. In questi ambiti, come è facile immaginare il confronto con l’Agenzia delle Entrate è serrato e mirante a definire nel più breve tempo alcuni aspetti fondamentali che ad esempio riguardano i nuovi limiti di detraibilità delle erogazioni liberali e la possibile trasmissione all’Agenzia da parte degli Enti beneficiari delle ricevute relative a queste ultime. Alcune disposizioni, quali quelle relative alle detrazioni fissate al 30% per erogazioni liberali fino a 30.000 euro avranno validità già dal 01/01/2018.
Trasparenza, della pubblicazione degli stipendi e del deposito del bilancio si è già scritto, sarà inoltre obbligatorio pubblicare sul proprio sito internet il prospetto e le relazioni di rendiconto relativi alle somme del 5 per mille per quegli Enti che ne risultassero beneficiari, pena sanzioni amministrative molto pesanti.
Ma la riforma non è solo riproposizione in termini più certi di ciò che già c’era ma è anche una fucina di nuove opportunità, che va dall’innalzamento delle detrazioni/deduzioni in favore delgli enti no profit e alle reti associative ed imprese sociali con regimi fiscali particolarmente vantaggiosi nel rispetto di rigorosi canoni di gestione e di indirizzo delle attività.